Art. 25 · Applicazione a titolo provvisorio
ConvenzioneSez. terza

Art. 25

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Applicazione a titolo provvisorio

In vigore dal 15 mag 1974
. Applicazione a titolo provvisorio 1. Un trattato o una parte di esso vengono applicati a titolo provvisorio in attesa della sua effettiva entrata in vigore: a) quando il trattato stesso così dispone; o, b) quando gli Stati che hanno partecipato ai negoziati avevano in qualche altro modo così convenuto. 2. A meno che il trattato non disponga altrimenti o gli Stati che hanno partecipato ai negoziati non abbiano convenuto altrimenti, l'applicazione a titolo provvisorio di un trattato o di una parte di esso nei confronti di uno Stato viene a cessare qualora tale Stato notifichi agli altri Stati fra i quali il trattato è applicato provvisoriamente, l'intenzione di non volerne diventare parte.
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