Convenzione
Art. 7
In vigore dal 12 mag 1974
.
Qualora una Parte contraente faccia uso della facoltà prevista dall' a) della convenzione di Parigi, il termine di prescrizione da essa fissato sarà di 3 anni a decorrere dalla data in cui la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e dell'esercente responsabile, oppure dalla data in cui essa avrebbe dovuto ragionevolmente venirne a conoscenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;109#art-c-7