Convenzione
Art. 5
In vigore dal 12 mag 1974
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a) Qualora l'esercente responsabile abbia diritto di rivalsa conformemente all' f) della convenzione di Parigi, la Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di tale esercente adotta le disposizioni legislative necessarie per consentire a se medesima ed alle altre Parti contraenti di giovarsi della rivalsa stessa nella misura in cui siano corrisposti fondi pubblici a norma dell' b) ii) iii) e f).
b) Qualora il danno sia imputabile a colpa dell'esercente, dette disposizioni legislative possono prevedere la ripetizione, nei confronti dell'esercente stesso, dei fondi pubblici corrisposti alla stregua dell' b) ii) iii) ed f).
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;109#art-c-5