Convenzione

Art. 10

In vigore dal 12 mag 1974
. a) La Parte contraente i cui tribunali sono competenti ha l'obbligo di informare le altre Parti contraenti di ogni incidente nucleare e delle circostanze in cui esso è avvenuto non appena risulti che i danni causati da tale incidente superano o possano superare l'importo di 70 milioni di unità di conto. Le Parti contraenti adottano al più presto le misure necessarie per regolare le modalità di tali loro rapporti. b) Solo la Parte contraente i cui tribunali sono competenti può chiedere alle altre Parti contraenti lo stanziamento dei fondi pubblici di cui all' b) iii) e può procedere all'attribuzione di detti fondi. c) Detta Parte contraente esercita eventualmente per conto delle altre Parti contraenti che abbiano corrisposto fondi pubblici alla stregua dell' b) iii) ed f), i ricorsi previsti dall'. d) Le transazioni concluse in conformità della legislazione nazionale in materia di risarcimento di danni mediante i fondi pubblici di cui all' b) ii) e iii) sono riconosciute dalle altre Parti contraenti; e le sentenze pronunciate dai tribunali competenti in merito a detto risarcimento saranno rese esecutive nel territorio delle altre Parti contraenti secondo le disposizioni dell' c) della convenzione di Parigi.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;109#art-c-10

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Art. 10 Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei protocolli addizionali alle dette convenzioni, firmati a Parigi il 28 gennaio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo