Convenzione

Art. 12

In vigore dal 12 mag 1974
. a) L'onere della copertura mediante i fondi pubblici di cui all' b) iii) è ripartito secondo i criteri seguenti: i) per il 50%, in base al rapporto esistente tra il prodotto nazionale lordo, ai prezzi correnti, di ciascuna Parte contraente, ed il totale dei prodotti nazionali lordi ai prezzi correnti di tutte le Parti contraenti, quali risultano dalle statistiche ufficiali pubblicate dalla Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico, per l'anno precedente quello durante il quale si è verificato l'incidente; ii) per l'altro 50%, in base al rapporto esistente tra la potenza termica dei reattori situati sul territorio di ciascuna Parte contraente, e la potenza termica complessiva dei reattori situati sull'insieme dei territori delle Parti contraenti. Tale calcolo sarà effettuato in base alla potenza termica dei reattori compresi, alla data dell'incidente nucleare, nell'elenco previsto dall' a) i). Ai fini di detto calcolo i reattori sono tuttavia presi in considerazione soltanto a decorrere dalla data in cui hanno raggiunto per la prima volta la criticità. b) Ai sensi della presente convenzione "potenza termica" significa: i) prima della concessione dell'autorizzazione allo esercizio definitivo, la potenza termica prevista; ii) dopo tale concessione, la potenza termica autorizzata dalle autorità nazionali competenti.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;109#art-c-12

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