Convenzione
Art. 17
In vigore dal 12 mag 1974
.
Le controversie tra due o più Parti contraenti relative all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione saranno sottoposte, su richiesta della Parte contraente interessata, al tribunale istituito dalla convenzione del 20 dicembre 1957 relativa all'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;109#art-c-17