Convenzione
Art. 21
In vigore dal 12 mag 1974
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Le modifiche alla presente convenzione sono adottate dalle Parti contraenti di comune accordo. Esse andranno in vigore alla data in cui tutte le Parti contraenti le abbiano ratificate o confermate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;109#art-c-21