Art. 21
Convenzione

Art. 21

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In vigore dal 12 mag 1974
. Le modifiche alla presente convenzione sono adottate dalle Parti contraenti di comune accordo. Esse andranno in vigore alla data in cui tutte le Parti contraenti le abbiano ratificate o confermate.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;109#art-c-21