Convenzione
Art. 23
In vigore dal 12 mag 1974
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a) La presente convenzione rimane in vigore fino alla scadenza della convenzione di Parigi.
b) Ogni Parte contraente potrà porre fine, per quanto la riguarda, all'applicazione della presente convenzione al termine del periodo di dieci anni stabilito dall' a) della convenzione di Parigi, dando a tal fine un preavviso di un anno mediante notifica al Governo belga. Entro sei mesi successivi alla notifica di tale preavviso, ciascuna Parte contraente potrà porre termine, per quanto la riguarda, alla presente convenzione, alla data in cui questa cesserà di avere effetto per la Parte contraente che abbia effettuato la prima notifica.
c) La scadenza della presente convenzione o il recesso di una delle Parti contraenti non pone termine agli obblighi assunti in virtù della presente convenzione per il risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare avvenuto prima della data di detta scadenza o recesso.
d) Le Parti contraenti si consulteranno al momento opportuno sui provvedimenti da adottare, dopo la scadenza della presente convenzione o dopo il recesso di una o più Parti contraenti, affinché siano risarciti in misura analoga a quella stabilita dalla presente convenzione i danni causati da incidenti avvenuti dopo detta scadenza o recesso e la responsabilità dei quali gravi sull'esercente di un impianto nucleare entrato in funzione prima di tale data sui territori delle Parti contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;109#art-c-23