Art. 3

In vigore dal 12 mag 1974
Le decisioni del tribunale previste dall' della convenzione firmata a Parigi il 29 luglio 1960, modificato dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, sono rese efficaci, previo controllo di autenticità, nei modi e nelle forme stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1960, n. 1824.
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