Art. 4
In vigore dal 12 mag 1974
Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi contenuti negli atti internazionali di cui all' della presente legge, le norme occorrenti per l'applicazione degli stessi atti internazionali e il loro coordinamento con le disposizioni di legge in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 febbraio 1974
LEONE
RUMOR - MORO - ZAGARI - GIOLITTI - LA MALFA - DE MITA - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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