Art. 2
In vigore dal 12 mag 1974
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli delle convenzioni ed ai punti b) del titolo II (clausole finali) dei protocolli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;109#art-rd-2