Art. 2

In vigore dal 12 mag 1974
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli delle convenzioni ed ai punti b) del titolo II (clausole finali) dei protocolli.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;109#art-rd-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei protocolli addizionali alle dette convenzioni, firmati a Parigi il 28 gennaio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo