Convenzione

Art. 11

In vigore dal 12 mag 1974
. a) Qualora i tribunali competenti rilevino da una Parte contraente diversa da quella sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, i fondi pubblici di cui all' b) ii) ed f) sono corrisposti dalla prima di dette Parti contraenti. La Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare, dell'esercente responsabile rimborsa all'altra le somme versate. Le due Parti contraenti concordano tra loro le modalità del rimborso. b) Prima di adottare qualsiasi provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo, successivo all'incidente nucleare, concernente la natura, la forma e la misura del risarcimento, le modalità di stanziamento dei fondi pubblici di cui all' b) ii), nonché, eventualmente, i criteri di ripartizione di detti fondi, la Parte contraente i cui tribunali sono competenti consulta la Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile. La Parte contraente i cui tribunali sono competenti adotta le misure necessarie per consentire l'intervento nel processo di quest'ultima Parte contraente e la sua partecipazione al risarcimento.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;109#art-c-11

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