Convenzione
Art. 6
In vigore dal 12 mag 1974
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Per il calcolo dei fondi da corrispondere in base alla presente convenzione sono presi in considerazione solo i diritti al risarcimento fatti valere entro un termine di 10 anni dall'incidente nucleare. Qualora il danno sia causato da incidente nucleare nel quale entrano in giuoco combustibili nucleari, prodotti o residui radioattivi che al momento dell'incidente erano sottratti, smarriti o abbandonati e non ancora recuperati, tale termine decorre dal momento del furto, della perdita o dell'abbandono.
Il termine è inoltre prorogato nei casi e alle condizioni di cui all' b) della convenzione di Parigi. Malgrado la scadenza del termine suddetto saranno tuttavia prese in considerazione, secondo le condizioni previste dall' d) della convenzione di Parigi, le domande supplementari di cui a detto articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;109#art-c-6