Art. 6

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 880

In vigore dal 12 giu 1983
Intorno ad ogni centrale termoelettrica che sarà costruita ai sensi della presente legge deve essere installata da parte dell'Enel una doppia rete di rilevamento chimico e meteorologico con terminali doppi, di adeguata densità ed estensione, atta a rilevare la concentrazione al suolo degli inquinanti emessi dall'impianto stesso. Dovranno essere altresì installate adeguate strumentazioni di rilevamento delle perturbazioni termiche nelle acque e dell'intensità dei rumori provocati dal funzionamento delle centrali stesse. La rete di cui al primo comma è costituita da apparecchi misuratori che rendano possibili rilevamenti continui e sistematici, con l'immediata trasmissione dei risultati ai due terminali, nonchè da un idoneo sistema di elaborazione statistica dei dati. Uno dei due terminali è a disposizione degli enti locali interessati, che hanno comunque libero accesso sia alla rete che al secondo terminale affidato all'Enel così come alle strumentazioni di cui al secondo comma. Ove da tali rilevamenti risulti in particolare la presenza al suolo di anidride solforosa superiore allo 0,10 parti per milione come media nelle 24 ore e superiore allo 0,25 parti per milione nella mezz'ora, è fatto obbligo all'Enel di adottare ogni immediato accorgimento perchè l'inquinamento rientri nei limiti suddetti.
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