Art. 7
LEGGE 18 dicembre 1973, n. 880
In vigore dal 22 gen 1974
I termini delle procedure previste dagli articoli precedenti sono ridotti dei due terzi per gli impianti termoelettrici autorizzati dal CIPE alla data di entrata in vigore della presente legge, da costruire o da ultimare nei seguenti comuni:
1) Rossano;
2) Monte Sant'Angelo;
3) Santi Cosma e Damiano - Castelforte (località Vignali);
4) Civitavecchia (località Torvaldaliga Nord);
5) Chivasso;
6) Porto Tolle (località Valle Lustraura);
7) Brindisi;
8) Tavazzano con Villavesco-Montanaso Lombardo;
9) Vado Ligure-Quiliano.
Restano salve le autorizzazioni già concesse per i predetti impianti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-18;880#art-7