Art. 7

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 880

In vigore dal 22 gen 1974
I termini delle procedure previste dagli articoli precedenti sono ridotti dei due terzi per gli impianti termoelettrici autorizzati dal CIPE alla data di entrata in vigore della presente legge, da costruire o da ultimare nei seguenti comuni: 1) Rossano; 2) Monte Sant'Angelo; 3) Santi Cosma e Damiano - Castelforte (località Vignali); 4) Civitavecchia (località Torvaldaliga Nord); 5) Chivasso; 6) Porto Tolle (località Valle Lustraura); 7) Brindisi; 8) Tavazzano con Villavesco-Montanaso Lombardo; 9) Vado Ligure-Quiliano. Restano salve le autorizzazioni già concesse per i predetti impianti.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-18;880#art-7

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