Art. 4
LEGGE 18 dicembre 1973, n. 880
In vigore dal 7 set 1975
I progetti degli impianti termici per la produzione di energia elettrica e della relativa rete di trasporto ad alta tensione debbono essere presentati dall'Enel al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredati da adeguata documentazione tecnica, del piano delle infrastrutture primarie e secondarie e con la particolareggiata indicazione delle misure di salvaguardia della salute e dell'ambiente, anche in riferimento ai rumori, alle vibrazioni e alle acque e ivi compresi i sistemi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico in base alle norme di cui al successivo .
La realizzazione delle opere di cui al comma precedente e i relativi oneri sono a carico dell'Enel.
I progetti di cui al primo comma debbono prevedere, qualora ne faccia richiesta il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, soluzioni tecniche per l'utilizzazione diretta o mediante vendita in centrale e durante l'esercizio dell'impianto, di acqua calda e di vapore spillato, anche ai fini della produzione di acqua dolce mediante dissalazione di acqua di mare
.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro due mesi, all'istruttoria per la parte di sua competenza, richiedendo il nulla osta delle competenti soprintendenze ai monumenti e alle antichità, nonchè il parere della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, integrata dal presidente della regione interessata e da due componenti del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.
Per gli impianti nucleari restano ferme le disposizioni del capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
Storico versioni
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