Art. 2

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 880

In vigore dal 7 set 1975
Nell'ambito delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale identificate a norma dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, i programmi pluriennali di costruzione di cui al n. 1 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, sono approvati dal CIPE d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48. In detti programmi saranno in particolare indicate le aree geografiche nelle quali sia opportuna o conveniente la localizzazione degli impianti, tenendo conto del fabbisogno energetico di tali aree, anche in relazione alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese. Dopo la presentazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del conto consuntivo, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Enel è chiamato a illustrare l'attività dell'Ente, con specifico riferimento alla costruzione di nuovi impianti elettrici di qualsiasi tipo , di fronte a una commissione parlamentare composta di 5 senatori e di 5 deputati scelti dai presidenti delle due Camere.
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