Art. 1
LEGGE 18 dicembre 1973, n. 880
In vigore dal 22 gen 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La localizzazione, la costruzione e la gestione sul territorio nazionale dei nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica e la localizzazione e la costruzione delle reti di trasporto ad alta tensione, nonchè l'ampliamento degli impianti esistenti, da effettuarsi da parte dell'Enel, sono regolati dalle norme seguenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-12-18;880#art-1