Art. 1

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 880

In vigore dal 22 gen 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: La localizzazione, la costruzione e la gestione sul territorio nazionale dei nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica e la localizzazione e la costruzione delle reti di trasporto ad alta tensione, nonchè l'ampliamento degli impianti esistenti, da effettuarsi da parte dell'Enel, sono regolati dalle norme seguenti.
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