Art. 5
LEGGE 18 dicembre 1973, n. 880
In vigore dal 7 set 1975
L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti termici è data dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sentiti i Ministri per la pubblica istruzione, per la sanità e per l'ambiente e il presidente della regione interessata.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1975, N. 393
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