Art. 5

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 880

In vigore dal 7 set 1975
L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti termici è data dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sentiti i Ministri per la pubblica istruzione, per la sanità e per l'ambiente e il presidente della regione interessata. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1975, N. 393 .
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LEGGE 18 dicembre 1973, n. 880 (Art. 5 Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica.) — Testo vigente | Portale Normativo