Art. 10

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 854

In vigore dal 17 gen 1974
In sostituzione dell'assegno di cui all' della legge 26 maggio 1970, n. 381, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di età, sono ammessi, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni.
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