Art. 4
LEGGE 18 dicembre 1973, n. 854
In vigore dal 17 gen 1974
Copia delle determinazioni adottate in materia di assegni, pensioni ed altre indennità per i sordomuti, i ciechi civili e i mutilati ed invalidi civili a norma, rispettivamente, degli articoli 2 della legge 26 maggio 1970, n. 381, 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e 14 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è trasmessa, entro trenta giorni, alla locale ragioneria provinciale dello Stato.
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