Art. 3
LEGGE 18 dicembre 1973, n. 854
In vigore dal 18 giu 1989
Ai beneficiari delle pensioni, assegni ed altre indennità, previste dall' della presente legge, le prefetture, in relazione alle determinazioni dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, rilasciano apposito libretto, che deve recare il numero di iscrizione, le generalità del beneficiario, la categoria di appartenenza, la data di decorrenza del beneficio e gli estremi della determinazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.
Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, o, in sostituzione, quelle del suo rappresentante legale, autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il libretto stesso è documento valido ai fini della riscossione dei mandati di pagamento delle provvidenze di cui al presente articolo senza limiti di importo.
La riscossione senza limiti di importo è, altresì, consentita a persona munita di apposita delega con firma autenticata dall'ufficiale di stato civile o da notaio dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un proprio documento di identificazione personale
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-12-18;854#art-3