Art. 6

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 854

In vigore dal 17 gen 1974
I beneficiari, all'atto della riscossione, rilasciano quietanza delle rispettive quote e l'ufficiale pagatore appone sui mandati di pagamento e sui libretti il bollo a data dell'ufficio e la propria firma. Il rappresentante legale o la persona delegata alla riscossione devono dichiarare, all'atto della quietanza, che il titolare è vivente.
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