Art. 9
LEGGE 18 dicembre 1973, n. 854
In vigore dal 17 gen 1974
Al pagamento delle somme di cui all' della presente legge, anticipate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compreso il corrispettivo dovuto allo stesso dicastero, provvede il Ministero dell'interno mediante mandati diretti, con imputazione agli appositi capitoli del proprio stato di previsione.
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