Art. 10 · LEGGE 18 dicembre 1973, n. 854

Art. 10

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 854

In vigore dal 17 gen 1974
In sostituzione dell'assegno di cui all' della legge 26 maggio 1970, n. 381, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di età, sono ammessi, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni.
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