ConvenzioneTitolo I

Art. 7

In vigore dal 30 mar 2025
1. Le operazioni di ricostruzione della linea sono effettuate secondo la regolamentazione francese vigente in materia. 2. Le imprese italiane saranno ammesse a partecipare alle gare per gli appalti dei lavori in una misura pari almeno alla metà del numero totale delle imprese invitate. 3. La lista delle imprese italiane è fornita dal Governo italiano, man mano che il Governo francese lo richiederà.

Note all'articolo

  • La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".

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Pro

urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475#art-c-7

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