Convenzione›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 30 mar 2025
1. La ricostruzione della linea è effettuata a cura del Governo francese.
2. Le caratteristiche tecniche della linea, i progetti di ricostruzione e le loro eventuali modificazioni, la valutazione delle spese corrispondenti, le modalità di controllo dei lavori e delle spese, sono fissate di comune accordo dai due Governi.
Note all'articolo
- La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-06-18;475#art-c-2