ConvenzioneTitolo I

Art. 4

In vigore dal 30 mar 2025
1. Il Governo francese redige ogni bimestre una descrizione dei lavori, delle forniture e delle prestazioni eseguite, ed il conto dettagliato delle spese sostenute a tal fine nel periodo considerato. 2. La descrizione ed il conto di cui al comma precedente sono presentate entro tre mesi dalla fine del periodo considerato al Governo italiano che provvederà al rimborso delle spese sostenute dal Governo francese entro il termine di tre mesi a partire dalla data di presentazione del conto, secondo le modalità fissate di comune accordo dai due Governi.

Note all'articolo

  • La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475#art-c-4

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