Convenzione›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 30 mar 2025
1. Le spese di ricostruzione e di equipaggiamento della linea sono a carico dello Stato italiano.
2. Lo Stato francese contribuisce alle spese di ricostruzione con una somma forfettaria fissata in 6 milioni di franchi.
Note all'articolo
- La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-06-18;475#art-c-3