ConvenzioneTitolo I

Art. 6

In vigore dal 30 mar 2025
Per facilitare il regolamento delle spese, i due Governi costituiscono, dall'inizio dei lavori, un fondo di rotazione, il cui importo e funzionamento sono fissati di comune accordo.

Note all'articolo

  • La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475#art-c-6

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