ConvenzioneTitolo II

Art. 10

In vigore dal 30 mar 2025
1. Il Governo francese assicura l'esercizio della linea, ivi compresi i tronchi di confine, alle medesime condizioni applicate in Francia alla Societè Nationale des Chemins de Fer Francais (S.N.C.F.). 2. Il Governo italiano può far circolare sulla linea, secondo la regolamentazione italiana, treni viaggiatori e merci con materiale rotabile e con personale di scorta e di condotta appartenenti all'Amministrazione ferroviaria italiana, in conformità degli accordi che saranno presi tra le Amministrazioni ferroviarie dei due Stati. 3. Il Governo italiano, se ritenuto opportuno dalle Amministrazioni ferroviarie e con le modalità da esse stabilite, potrà far proseguire sulla linea Breil-Nizza propri treni in modo da evitare trasbordi di viaggiatori a Breil. Allo stesso modo il Governo francese potrà inviare propri treni da Nizza fino a Cuneo.

Note all'articolo

  • La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475#art-c-10

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