Convenzione›Titolo II
Art. 13
In vigore dal 30 mar 2025
1. Il conto riepilogativo di cui al precedente ripartisce le spese di esercizio della stazione di Breil tra la S.N.C.F. ed il conto di gestione della linea, secondo le modalità fissate dall'accordo previsto dall' della presente Convenzione.
2. Allo stesso modo le spese di funzionamento delle stazioni di allacciamento alla rete ferroviaria italiana e dei tronchi di linea di confine, sono ripartiti tra il conto di gestione della linea e l'Amministrazione ferroviaria italiana.
Note all'articolo
- La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-06-18;475#art-c-13