ConvenzioneTitolo III

Art. 16

In vigore dal 30 mar 2025
1. I controlli di polizia e di dogana per il traffico viaggiatori saranno eseguiti a Limone ed a Piena in applicazione e secondo le modalità della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa agli Uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, firmata a Roma l'11 ottobre 1963. 2. Ciascun Governo assicura le operazioni doganali per il traffico delle merci sul proprio territorio e può eventualmente porre alcune merci sotto il controllo doganale nelle stazioni di Piena e di Limone.

Note all'articolo

  • La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475#art-c-16

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