ConvenzioneTitolo III

Art. 19

In vigore dal 30 mar 2025
1. I due Governi costituiscono una Commissione mista incaricata di regolare le questioni sollevate dall'applicazione degli . 2. La detta Commissione potrà egualmente dare il suo parere ai due Governi a richiesta dell'uno o dell'altro di essi su tutte le questioni relative all'applicazione della presente Convenzione.

Note all'articolo

  • La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475#art-c-19

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