Allegato I›Titolo III
Art. 3
In vigore dal 30 mar 2025
La parte di competenza della S.N.C.F. degli introiti del traffico viaggiatori (salvo quello previsto al paragrafo 3 dell' della Convenzione) è, in quanto occorra, ripartito tra la "linea" e il resto del percorso S.N.C.F. al prorata chilometrico.
La parte di competenza della S.N.C.F. degli introiti del traffico merci (salvo quello previsto al paragrafo 3 dell' della Convenzione) è, in quanto occorra, ripartito tra la "linea" e il resto del percorso francese secondo una chiave fissata nell'accordo previsto all' della Convenzione.
Note all'articolo
- La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-06-18;475#art-ai-3