Allegato I›Titolo III
Art. 2
In vigore dal 30 mar 2025
Non figurano nel "conto di gestione della linea":
gli introiti relativi ai traffici previsti al paragrafo 3 dell' della Convenzione;
le spese effettuate dall'Amministrazione delle ferrovie italiane per la circolazione dei treni (previsti al paragrafo 2 dell' della Convenzione) di viaggiatori e di merci con materiale rotabile e personale di scorta e di condotta appartenenti a detta Amministrazione.
Tuttavia le due Amministrazioni ferroviarie redigeranno di concerto, ogni anno, un conto globale contenente l'insieme degli introiti e delle spese della linea.
Note all'articolo
- La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-06-18;475#art-ai-2