ConvenzioneTitolo III

Art. 18

In vigore dal 30 mar 2025
I due Governi si impegnano a sopprimere al momento della apertura della linea gli autoservizi di viaggiatori creati in sostituzione dei treni e, nella misura del possibile, quelli paralleli alla linea.

Note all'articolo

  • La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475#art-c-18

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