ConvenzioneTitolo III

Art. 20

In vigore dal 30 mar 2025
1. Le controversie relative all'interpretazione o alla applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sono regolate a mezzo di negoziati tra i due Governi. 2. Se i due Governi non raggiungono un accordo sulla soluzione di una controversia, ciascuno di essi può sottoporla alla decisione di un tribunale arbitrale composto da tre membri. 3. Ciascuno dei due Governi designa, entro un mese, un arbitro; i due arbitri così designati scelgono tra i cittadini di uno Stato terzo, entro due mesi dalla loro nomina, un superarbitro che assume le funzioni di presidente del Tribunale arbitrale. 4. Se i termini previsti al comma precedente non vengono rispettati, ogni contraente potrà, in mancanza di altra soluzione, pregare il Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee di procedere alle nomine necessarie. 5. Il tribunale prende le sue decisioni a maggioranza di voti e dette decisioni sono obbligatorie.

Note all'articolo

  • La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475#art-c-20

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