Art. 6
LEGGE 15 aprile 1973, n. 170
In vigore dal 22 mag 1973
Le autorizzazioni di spesa di lire 125.000.000, di lire 552.000.000 e di lire 41.265.269.000 di cui all'articolo 88 della legge 11 marzo 1972, n. 54, sono stabilite, rispettivamente, in lire 141.500.000, in lire 403.000.000 ed in lire 74.351.719.000.
L'importo di lire 41.265.269.000 di cui all'articolo 90 della citata legge n. 54 è stabilito in lire 74.351.719.000.
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