Art. 11

LEGGE 15 aprile 1973, n. 170

In vigore dal 22 mag 1973
Alle spese di cui al capitolo n. 1055 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1972, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
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