Art. 9

LEGGE 15 aprile 1973, n. 170

In vigore dal 22 mag 1973
Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, della sanità e del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1972, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
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