Art. 10
LEGGE 15 aprile 1973, n. 170
In vigore dal 22 mag 1973
Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, della Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1972, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
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