Art. 12
LEGGE 15 aprile 1973, n. 170
In vigore dal 22 mag 1973
Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 aprile 1973
LEONE
ANDREOTTI - TAVIANI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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