Art. 2
LEGGE 15 aprile 1973, n. 170
In vigore dal 22 mag 1973
L'importo massimo delle anticipazioni di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1972, n. 54, che il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1972, è elevato a lire 612.613.585.700.
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