Art. 1
LEGGE 15 aprile 1973, n. 170
In vigore dal 22 mag 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
STATO
DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO
Ai sensi dell', lettera a), della legge 19 luglio 1971, n. 565, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine (ONAIRC) è stabilito, per l'anno finanziario 1972, in lire 2.400.000.000.
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