Convenzione
Art. XXIV
In vigore dal 1 giu 1973
Articolo XXIV
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Gerusalemme non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Essa si applicherà al reddito realizzato ed al patrimonio posseduto a partire dal 1 gennaio 1962.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;201#art-c-xxiv