Art. 1

In vigore dal 1 giu 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le convenzioni tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e in materia di imposte sulla successione mortis causa, concluse a Roma il 22 aprile 1968, nonché lo scambio di note che modifica la seconda di dette convenzioni, effettuato a Roma il 19 febbraio-21 marzo 1970.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;201#art-rd-1

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