Convenzione
Art. XXII
In vigore dal 1 giu 1973
Articolo XXIII
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto a più estese esenzioni che siano accordate ai funzionari diplomatici o consolari in virtù di norme generali di diritto internazionale o di particolari accordi. Ove, in virtù di detto regime comportante più estese esenzioni, reddito e patrimonio non sono soggetti ad imposta nello Stato ricevente, il diritto alla tassazione viene riservato allo Stato che detti funzionari rappresentano.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;201#art-c-xxii