Art. 2

In vigore dal 1 giu 1973
Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni ed allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo XXIV della convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, all'articolo XI della convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione mortis causa e alle disposizioni contemplate nella clausola finale dello scambio di note del 19 febbraio-21 marzo 1970. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle, leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 aprile 1973 LEONE ANDREOTTI - MEDICI VALSECCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;201#art-rd-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo